Professioni

1. Le valutazioni della commissione esaminatrice sugli elaborati della prova di esame per
l’abilitazione alla professione forense sono suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale nei soli
casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di
contraddizione ictu oculi rilevabili. Non è consentito al giudice di rivalutare la prova scritta
sovrapponendo il proprio giudizio a quello già espresso dalla commissione esaminatrice
2. Il voto numerico è idoneo a esternare la motivazione della valutazione degli elaborati della prova
di esame per l’abilitazione alla professione forense. Il voto numerico è, infatti, assolutamente in
grado di dar conto di un’ampia graduazione della valutazione espressa dalla Commissione, rispetto
a una serie di parole che finirebbero con l’essere una mera trasposizione letterale di un parametro
motivazionale meglio esprimibile numericamente. Infatti, il compito della commissione non è la
“correzione” della prova, ma esclusivamente la sua “valutazione”, con il corollario che non serve
indicare le lacune o le improprietà su cui intervenire, ma solo esprimere – in modo tanto sintetico,
ma per converso chiaro – quale sia il livello di preparazione del candidato che si sia riscontrato nella
prova svolta e valutata.

Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 5 novembre 2025, n. 856, in Guida al Diritto n. 46 del 2025, pag. 35 ed in Foro Italiano n. 1 del 2026, Parte Terza, pag. 1, con nota di richiami

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