Giustizia Amministrativa

Ai fini della domanda di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, presentata ex art. 24, comma 2,
d.lgs. n. 251 del 2007, da un soggetto cui è stata riconosciuta la protezione internazionale
sussidiaria, il riferimento all’impossibilità di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del
paese di cittadinanza va inteso in senso sostanziale, come impossibilità di chiedere efficacemente il
documento (ricomprendendo anche l’ipotesi in cui sia verosimile che il passaporto non sarà
rilasciato ovvero il rilascio incontrerà gravi difficoltà burocratiche); l’onere probatorio a carico del
richiedente, in quanto soggetto “debole” rispetto al paese di origine, va inteso in senso attenuato,
non potendo escludersi che l’inopportunità di ogni contatto con l’autorità diplomatica del paese di
origine discenda in re ipsa dalle stesse ragioni alla base del riconoscimento della protezione
internazionale. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 4 agosto 2022, n. 6883; id., 13 luglio 2022, n. 5947; C.g.a., 19 dicembre
2022, n. 1269.
Difformi: Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 451.

Consiglio di Stato – Sezione Terza – Sentenza 3 settembre 2025, n. 7198

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