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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Revocazione per violazione del diritto eurounitario – Inammissibilità.
Il rimedio della revocazione non è ammissibile al di fuori dei casi tipizzati dal legislatore, fra i quali
non rientra quello della violazione del diritto eurounitario da parte della sentenza revocanda. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che una diversa conclusione non può trarsi dalla sentenza della
Corte di giustizia UE, grande sezione, 21 dicembre 2021, C-497/20 secondo cui il rimedio contro la
violazione del diritto eurounitario (nella specie della direttiva 89/665/CEE e dell’articolo 47, primo
comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE) derivante dalla giurisprudenza del supremo
giudice amministrativo consiste nell’obbligo, per ogni giudice amministrativo dello Stato membro
interessato, di disapplicare tale giurisprudenza non conforme al diritto dell’Unione.
La sezione ha aggiunto che il principio in rassegna è coerente con la tipicità ed eccezionalità dei casi
di revocazione delle sentenze, come più di recente confermata dalla introduzione per via legislativa
di innovative ipotesi revocatorie ad hoc, come quella avverso le decisioni dichiarate dalla Corte EDU
contrarie alla CEDU (cfr. l’art. 391-quater c.p.c. che presuppone uno specifico pronunciamento della
Corte EDU sul contenuto della sentenza revocanda e richiede specifici presupposti, fra cui il
pregiudizio di «un diritto di stato della persona»).
(1) Conformi: Cons. Stato, VII, 29 dicembre 2022, n. 11560; Corte di giustizia UE, sez. IX, 7 luglio 2022, C261/21.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 24 luglio 2025, n. 6584