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GIURISDIZIONE – CONCORSI PUBBLICI: Giurisdizione -Concorsi pubblici -Scorrimento graduatoria -Giurisdizione ordinaria -Ragioni.
Una ricercatrice già in servizio presso un ente pubblico, partecipava a un concorso per il profilo di
dirigente. Collocata in posizione utile nella graduatoria definitiva, domandava l’assunzione per
scorrimento, rilevando l’esistenza di posti vacanti nell’organico dell’ente. Ma dopo l’assunzione dei
primi nove vincitori, l’amministrazione ometteva di fornire riscontro alla sua istanza. La candidata
adiva il giudice amministrativo con ricorso ex articolo 117 del Cpa, lamentando l’illegittimità del
“silenzio” serbato dall’ente. Il Tar, ha ritenuto che la pretesa fatta valere riguardasse un diritto
soggettivo all’assunzione, che in quanto tale spetta al giudice ordinario. Di qui la dichiarazione di
inammissibilità per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della
domanda solo se riassunta tempestivamente davanti al giudice ordinario. Il giudice amministrativo
partenopeo prende posizione con decisione, il taglio è netto: quando il concorso è finito e la
graduatoria è approvata, la partita si sposta dal campo pubblicistico a quello del diritto del lavoro.
TAR Campania -Napoli – Sezione Nona – Sentenza 26 settembre 2025, n. 6382, in Guida al Diritto n. 40 del 2025, pag. 90, nota di Alessio Palunbo