Approfondimenti
PUBBLICO IMPIEGO: 1. Giurisdizione -Pubblico Impiego -Incompatibilità con altri impieghi ex art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 -Obbligo di riversamento dei compensi percepiti all’amministrazione d’appartenenza -Giurisdzione amministrativa -Sussiste -Giurisdizione contabile -Esclusione. 2. Pubblico Impiego -Incompatibilità con altri impieghi ex art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 – Riversamento dei compensi percepiti all’amministrazione d’appartenenza -Natura reale e compensativa -Principio di stretta interpretazione -Inapplicabilità -Finalità. 3. Pubblico Impiego -Incompatibilità con altri impieghi ex art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 – Riversamento dei compensi percepiti all’amministrazione d’appartenenza -Attività liberoprofessionale radicalmente incompatibile -Applicabilità. 4. Pubblico Impiego -Incompatibilità con altri impieghi ex art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 – Attività assolutamente incompatibili -Obbligo di preventiva comunicazione d’appartenenza – Sussiste -Ragioni.
1. Il Consiglio di Stato ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie
riguardanti l’obbligo di riversamento dei compensi professionali percepiti senza la previa
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165
del 2001, ritenendo infondata ogni questione di interferenza con la giurisdizione contabile.
2. La disposizione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001 non ha natura sanzionatoria ma
reale e compensativa, non trovando applicazione il principio di stretta interpretazione delle norme
penali o sanzionatorie. La norma è volta ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità della
pubblica amministrazione, nonché la fedeltà del pubblico dipendente, prevedendo il riversamento dei
compensi percepiti per incarichi o attività non autorizzati.
3. L’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si applica anche all’ipotesi di esercizio di attività
libero-professionale radicalmente incompatibile con il rapporto esclusivo di pubblico impiego,
legittimando l’amministrazione a richiedere il riversamento dei compensi percepiti quale misura reale
compensativa.
4. Anche le attività assolutamente incompatibili, per il cui svolgimento non è prevista autorizzazione,
devono essere comunicate preventivamente all’amministrazione di appartenenza. La mancata
richiesta di autorizzazione o omessa informativa configura una condotta di occultamento del danno.
Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 16 dicembre 2024, n. 10088, in Foro Amministrativo n. 12 del 2024, pag. 1673