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SICUREZZA PUBBLICA: Sicurezza pubblica – Ammonimento –Mero denuncia -Insufficienza -Previa audizione del soggetto da ammonire -Necessità -Obbligo di adeguata motivazione -Sussiste.
In ambito di ammonimento per stalking non basta il sospetto, non basta una denuncia, non basta la
“paura” raccontata da una parte sola. Il provvedimento che incide sulla vita, sulla dignità, sull’identità
di una persona, non può reggersi sull’eco di un’accusa non verificata. Non può diventare una
condanna civile mascherata da atto amministrativo. Il destinatario dell’ammonimento ha diritto a
esserci, a parlare, a essere ascoltato. Altrimenti non c’è prevenzione, e c’è soltanto una valutazione
miope; la discrezionalità si trasforma in automatismo, e il procedimento amministrativo da garanzia
diventa burocrazia. Il procedimento amministrativo non è una liturgia da seguire, è un presidio di
garanzia, è il luogo in cui l’interessato può far valere la propria voce, le proprie ragioni, la propria
versione dei fatti. E quando lo Stato interviene in settori delicatissimi, come le relazioni personali
segnate da accuse di stalking, deve farlo con equilibrio, lucidità, profondità. Non può accontentarsi
di una narrazione unilaterale, anche se essa proviene da una parte che denuncia situazioni gravi, deve
mettere a fuoco l’intero contesto, ascoltare entrambi i lati, ponderare. E se decide di procedere, deve
spiegare perché lo fa. In modo che il destinatario capisca, e chi giudica successivamente possa
verificare. La prevenzione non può essere il pretesto per saltare i passaggi fondamentali del
procedimento. Non basta un sospetto o una segnalazione perché, quando si agisce sull’identità,
sull’onore, sulla possibilità di vivere liberamente i propri spazi relazionali, le garanzie sono la
struttura stessa del potere legittimo.
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 1° settembre 2025 n. 7156, in Guida al Diritto, n. 38, pag. 35