Pubblico impiego

Per l’Asp (azienda sanitaria provinciale), ricorrente in sede di legittimità, la Corte territoriale avrebbe
errato nell’estendere il diritto alla mensa/pausa indistintamente a tutti i lavoratori la cui prestazione
lavorativa superi le sei ore giornaliere senza tener conto della differenza tra i dipendenti turnisti che
erogano attività continuativa e dipendenti non turnisti che possono interrompere la prestazione
lavorativa per effettuare una pausa. Le censura per la Cassazione è infondata per il principio secondo
cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione
di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a
conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il
benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda
a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di
una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore
osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non
lavorato”. Per gli Ermellini deve ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente interpretato la
disposizione contrattuale di cui all’articolo 29 del contratto integrativo del 2001 riconoscendo il
collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale
collegamento operato anche in sede legislativa ove l’intervallo è previsto per la consumazione del
pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno
dell’orario lavorativo. Il ricorso va, dunque, respinto, e la sentenza impugnata confermata in ordine
al riconoscimento alla fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turni
lavorativi eccedenti le sei ore.

Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza, 17 settembre 2025, n. 25525, in Guida al Diritto, n. 37 del 2025, p. 20

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