Giustizia Amministrativa

La documentazione inerente ad un procedimento penale (ivi incluse eventuali risultanze di
intercettazioni telefoniche) può essere utilizzata nel processo amministrativo, con i soli limiti della
pertinenza e della credibilità, stante l’assenza di alcuna preclusione in ordine al suo utilizzo ai fini
istruttori. (1).
In motivazione la sezione ha aggiunto che, per prove, non ci si riferisce soltanto a quelle acquisite in
sede dibattimentale, ma anche alle emergenze processuali relative alle indagini preliminari, nonché
ai dati istruttori ricavabili dall’ordinanza di custodia cautelare, dall’avviso di conclusione indagini,
dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal decreto di rinvio a giudizio. Ha poi precisato che il divieto di
utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per le quali furono disposte, di cui
all’art. 270, comma 1, c.p.p., riguarda esclusivamente il processo penale, mentre nel contesto di altri
giudizi (di rito civile o amministrativo) l’unico presupposto per l’utilizzo esterno delle intercettazioni
è la legittimità delle stesse nell’ambito del procedimento in cui sono state disposte.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2023, n. 6411; sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 258; Cass.
civ., sez. un., 8 aprile 2021, n. 9390; 12 febbraio 2013, n. 3271 (in Foro it., 2014, I, 2587); 23 dicembre
2009, n. 27292; Cass. civ., sez. VI, ord. 1 febbraio 2023, n. 2947.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 14 luglio 2025 n. 6302

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