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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Esatto adempimento -Somme corrisposte per attività professionale – Ritenuta d’acconto –Applicabilità.
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda del ricorrente volta ad ottenere l’integrazione delle somme
già liquidate in proprio favore per l’attività professionale svolta nel rapporto originario, lamentando
la trattenuta di una somma a titolo di ritenuta d’acconto da parte del commissario ad acta, è
inammissibile e, comunque, infondata. Invero, l’indicazione di una partita a titolo di ritenuta
d’acconto costituisce una anticipazione che la parte deve comunque al fisco per l’attività
professionale svolta, compensabile e/o rimborsabile in sede di dichiarazione. Nel merito, in base
all’art. 29, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’amministrazione debitrice non può non
operare una ritenuta d’acconto quando il corrispettivo dovuto è dipendente da un credito, seppur
trasfuso in un procedimento giustiziale esecutivo, relazionato a una prestazione professionale di
lavoro autonomo, quale è quella di avvocato.
TAR Sicilia – Catania, Sezione Prima, Ordinanza 10 luglio 2025 n. 2240