Concorsi pubblici

1. In una procedura selettiva, ricorre la fattispecie della non veritiera rappresentazione dei fatti
autocertificati anche qualora i fatti siano dichiarati nel curriculum vitae e non già nella domanda
di partecipazione alla procedura, qualora l’oggetto della dichiarazione non veritiera risulti
essenziale ai fini della nomina, a prescindere dalla sua materiale collocazione all’interno del
curriculum vitae ovvero della domanda di partecipazione alla procedura, con la conseguenza che va
dichiarata la decadenza della partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 28
dicembre 200, n. 445.
In motivazione il Consiglio di Stato con la presente sentenza riferita a un procedimento valutativo
indetto ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, per un posto di Professore di ruolo
di prima fascia, ha specificato che: (i) sul piano normativo, l’art. 46 d.P.R. 445 del 2000 non reca
alcuna distinzione tra fatti dichiarati nel curriculum vitae e fatti dichiarati nella domanda di
partecipazione, facendo generale e astratto riferimento alla autodichiarazione di fatti personalmente
o professionalmente rilevanti; (ii) il bando di procedura aveva espressamente previsto che la domanda
dovesse essere corredata, tra le altre cose, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o
dell’atto di notorietà (Allegato “C”), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, attestante il
possesso di tutti i titoli riportati nel curriculum vitae (datata, firmata e in formato PDF) e degli
indicatori relativi alla propria produzione scientifica complessiva; (iii) l’oggetto della dichiarazione
non veritiera risultava essenziale ai fini della nomina, a prescindere dalla sua materiale collocazione
all’interno del curriculum vitae ovvero della domanda di partecipazione alla procedura, essendo
l’autocertificazione dell’intero curriculum vitae richiesta dal bando come essenziale ai fini della
valutazione e necessaria per l’adozione del provvedimento di proclamazione del vincitore e di nomina
a professore. La sentenza ha altresì precisato che la ratio legis alla base delle previsioni recate dagli
prefati artt. 46 e 75, del d.P.R. 445 del 2000 non è solo quella (mediata e successiva) di proteggere la
funzione amministrativa dall’incorrere in errori sostanziali di valutazione, bensì quella (formale e
anticipata) di mettere tutti i concorrenti su un piano di parità con riferimento alla responsabilità che
gli stessi assumono con le proprie autodichiarazioni, confidando sulla correttezza ed esattezza di
quanto reciprocamente dichiarato, sia nel curriculum vitae, sia nella domanda di partecipazione,
nonché quella di porre l’amministrazione nelle condizioni di serenamente valutare i fatti, senza quindi
essere indotta a destreggiarsi in defatiganti distinzioni e raffronti tra dati curriculari e dati contenuti
nelle domande che, anche in buona fede, potrebbero dare adito ad illegittimità e ingiustizie a
vantaggio di taluno e a discapito di altri.
2. In una procedura selettiva le false dichiarazioni conducono alla esclusione dalla procedura, non
rappresentando dei falsi innocui rispetto all’ottenimento dei benefici derivanti dal concorso, sia
quando il fatto rileva ai fini di comprovare il possesso del titolo di partecipazione, sia quando lo
stesso concerne la fase della attribuzione di maggiore punteggio. (2).
(1) Conformi: Consiglio di Stato, sez. VII, 8 giugno 2022, n. 4680.

Consiglio di Stato, Sezione Settima, Sentenza 10 giugno aprile 2025, n. 5020

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