Antimafia

È costituzionalmente illegittimo l’art. 34-bis, comma 7, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella
parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante
dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino
alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91,
comma 5, cod. antimafia.

Corte Costituzionale – Sentenza 17 luglio 2025, n. 109, in Guida al Diritto, n. 29 del 2025, pag. 35, nonché con commento di Alberto Cisterna: “Sentenza che sposta il baricentro sul versante della giurisdizione”, in Guida al Diritto, n. 35 del 2025, pag. 81

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