Giustizia Amministrativa

Nel consentire il subentro nel contratto ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a., il giudice
amministrativo, oltre a determinare la decorrenza della perdita di efficacia dell’originario contratto,
può anche disporre che il secondo aggiudicatario effettui soltanto le prestazioni non ancora eseguite
per il periodo contrattuale residuo dell’affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima
durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara,
quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, ciò in attuazione al
fondamentale principio per il quale la durata del processo non può andare a detrimento della parte
vittoriosa (cfr. Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190).

Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – Sentenza 15 luglio 2025, n. 9

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