Concorrenza

1. La decisione dello Stato di esercitare o meno i poteri speciali in materia di golden power,
attraverso l’imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero opponendosi all’operazione, si connota
per una amplissima discrezionalità, in ragione della natura degli interessi tutelati e, come tale, è
sindacabile dal giudice amministrativo nei ristretti limiti della sussistenza di una manifesta illogicità
delle decisioni assunte, ovvero della inesistenza e/o incongruità della motivazione, o, ancora,
dell’errato o travisato apprezzamento di risultanze fattuali. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che l’esercizio dei poteri speciali in materia di golden power di
cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, mira a consentire l’intervento statale qualora l’operazione societaria possa compromettere gli
interessi della difesa e della sicurezza nazionale, avuto riguardo all’incidenza su beni considerati di
rilevanza strategica.
2. Il procedimento in tema di golden power ha carattere bifasico, prevedendo: i) una prima fase di
carattere prettamente istruttorio, tesa all’acquisizione di tutti i dati di fatto rilevanti al fine di
ricostruire ed inquadrare l’operazione in chiave tanto analitica, quanto sistemica, a beneficio della
successiva valutazione finale, curata da un apposito gruppo di coordinamento, composto da
personale di livello dirigenziale apicale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei vari
ministeri interessati; ii) una seconda fase decisoria che assume marcato profilo
discrezionale, riservata al Consiglio dei ministri. (2).
3. Il potere di golden power non ha natura ablatoria rispetto alla capacità (ed alla libertà)
economica dell’operatore, limitandosi ad inibire singoli atti rientranti nell’esplicazione della
capacità imprenditoriale, laddove in conflitto con interessi superiori dello Stato, pertanto non può
configurarsi alcun obbligo di indennizzo, atteso che l’atto di esercizio del potere si limita a vietare
la singola operazione, ma non preclude il perfezionamento di altre operazioni commerciali, ove non
in contrasto con interessi dello Stato. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 289; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 24 luglio 2020,
n. 8742.
(2) Conformi: in parte: Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 289 sulla valutazione del Consiglio
dei ministri in materia di golden power.

T.A.R. Lazio -Roma, Sezione Prima, Sentenza 9 giugno 2025, n. 11160

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