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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – RITO ELETTOPRALE: 1. Giustizia amministrativa – Rito elettorale – Documentazione amministrativa – Dichiarazioni sostituitive e atto notorio – Utilizzabilità -Limiti 2. Giustizia amministrativa – Rito elettorale – Documentazione amministrativa – Dichiarazioni sostituitive e atto notorio – Rispetto vincoli di forma – Necessità -Ragioni.
1. L’utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in genere è precluso nel processo
amministrativo, ispirato ad un modello intermedio tra quello dispositivo puro e quello inquisitorio
puro – dispositivo con metodo acquisitivo. Essa è ammessa in maniera molto circoscritta nel rito
speciale elettorale, ove l’onere della prova si attenua nel più sfumato onere del principio di prova ed
è soggetta al libero apprezzamento del giudice in merito alla concreta attendibilità o
verosimiglianza. (1).
Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato, dopo avere richiamato i fondamentali principi in
materia di onere della prova, individua i rigorosi limiti entro i quali la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio può indurre il giudice ad un’integrazione istruttoria, inserendo quale elemento di valutazione
anche il tempo trascorso tra il fatto e l’affermazione che lo riguarda. Il giusto punto di equilibrio tra
utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di garantire il diritto di difesa, ed il rispetto del
responso elettorale, presidio massimo di un sistema democratico, passa infatti attraverso il rigore
valutativo dei contenuti e della forma delle dichiarazioni medesime. Si è osservato che, diversamente
opinando, la certezza del diritto, che nell’ambito di cui è causa è anche certezza di rispetto dei valori
fondanti della democrazia, risulterebbe sempre agevolmente aggirabile, all’esito dell’agone politico,
utilizzando la testimonianza scritta di un soggetto che, nell’assumere determinati ruoli
(“rappresentante di lista”), presidia le operazioni elettorali proprio per evitare che siano violate regole
a discapito della propria compagine politica.
2. Diversamente da quanto accade nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, ove la
dichiarazione sostitutiva costituisce uno strumento di riduzione degli oneri documentali di un
procedimento, in ambito processuale essa deve rispettare anche precisi vincoli di forma (nella specie,
assunzione di responsabilità penale in caso di mendacio), a comprova della consapevolezza delle
conseguenze del proprio comportamento in un determinato contenzioso. (2).
In motivazione è chiarito che il mancato espresso riferimento alle conseguenze penali del mendacio
non rileva ove la dichiarazione sostitutiva venga resa nell’ambito di un procedimento amministrativo,
secondo il noto brocardo utile per inutile non vitiatur. Ciò per l’evidente ragione che le stesse scattano
comunque laddove in sede di controlli (che l’amministrazione è tenuta ad effettuare a campione)
emergano falsità. Lo stesso non può valere in ambito processuale, ove assume rilievo la documentata
piena consapevolezza delle responsabilità correlate alla non veridicità delle proprie affermazioni.
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2014, n. 32; sez. III, 29 gennaio 2019, n. 727.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2024, n. 316.
Consiglio di Stato – Sezione Seconda – Sentenza 23 giugno 2025, n. 5462