Giustizia Amministrativa

1. Ai sensi dell’art. 108 c.p.a. la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo ordinaria risulta
fondata su due elementi: i) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza
opposta; ii) il pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l’opponente risulti
titolare.(1).
2. La legittimazione a proporre opposizione di terzo va riconosciuta: i) ai controinteressati
pretermessi; ii) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una
sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all’esito di un giudizio cui siano rimasti
estranei); iii) ai controinteressati non facilmente identificabili; iv) in generale ai terzi titolari di una
situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata
vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, mentre non sono legittimati i titolari di
una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (ad es. soggetti legati
da rapporti contrattuali con i legittimati all’impugnazione). (2).
3. L’opposizione di terzo può essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi
rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione e hanno un interesse, sia pure di fatto, a
insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre a essere terzi, vantano, in
relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva
autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con
l’assetto di interessi che da essa scaturisce. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2023, n. 7365; 30 aprile 2018, n. 2597, 2596, 2595, 2594, 2593.
(2) Conformi: Ad. plen., 11 gennaio 2007, n. 2.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2024, n. 3560.

Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sentenza 10 giugno 2025, n. 477, in Guida al Diritto n. 31 del 2025, pag. 102, con commento di D. Ponte: “Un istituto impugnatorio delimitato da criteri precisi”, pag. 107

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