Enti locali

1. Il termine quinquennale per la conclusione del dissesto finanziario di un ente locale, previsto
dall’art. 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può essere considerato perentorio
ma va inteso come sollecitatorio o ordinatorio, sicché il suo inutile decorso postula non l’illegittimità
degli atti adottati, quanto piuttosto una mera irregolarità non viziante. L’inutile decorso di tale
termine non può far obliterare la necessità che l’organismo straordinario di liquidazione (OSL)
concluda le attività previste dall’articolo 256, giungendo fino all’approvazione del rendiconto di
gestione finale. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che, in base all’articolo 256, comma 11, del d.lgs. n. 267 del
2000, l’atto conclusivo della procedura di dissesto è rappresentato dal rendiconto di gestione redatto
dall’organismo straordinario di liquidazione (OSL), da trasmettere all’organo regionale di controllo
e all’organo di revisione contabile dell’ente.
2. La connessione dei motivi aggiunti rispetto all’oggetto del giudizio introdotto con il ricorso
principale va ravvisata: a) quando fra gli atti impugnati esiste una connessione di tipo
procedimentale o infraprocedimentale, ossia un collegamento tra atti del medesimo procedimento o
di procedimenti collegati, avvinti da un nesso di presupposizione giuridica o di carattere logico, in
quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; b) se fra gli atti impugnati esiste una
connessione per reiterazione provvedimentale, che si verifica quando l’amministrazione sostituisce
l’atto impugnato, su cui pende il ricorso, con un nuovo provvedimento, anch’esso non satisfattivo per
il destinatario; c) quando esiste connessione non tra gli atti impugnati, perché si tratta di diversi
procedimenti, ma connessione con l’oggetto del giudizio. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 30 luglio 2024, n. 6854.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2020, n. 1829; 29 novembre 2017, n. 5596; 6 febbraio 2017, n.
482.

TAR Sicilia – Catania, Sezione Terza, sentenza 18 giugno 2025 n. 1925

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