Approfondimenti
RESPONSABILITA’ CIVILE: 1. Responsabilità civile – Danno alla persona – Rischio latente – Concetto – Idoneità a produrre un nuovo danno (ulteriore invalidità/morte ante tempus) – Lesione della salute del danneggiato – Danno biologico – Liquidazione – Incidenza – Sussiste 2. Responsabilità civile – Danno alla persona – Risarcimento del danno– Patrimoniale e non – Aumento sino al trenta per cento sussiste esclusivamente per danno biologico – Liquidazione autonoma del danno morale – Ammissibilità – Condizioni ex comma 2, lett. e), dell’ art. 138, D.Lgs. n. 209/2005” – Sussistenza – Necessità 3. Responsabilità civile – Danno alla persona – Risarcimento del danno – Perdita totale della capacità lavorativa conseguente ad illecito – Soggetto mai stato percettore di reddito – Danno patrimoniale futuro – Liquidazione – Parametro – Triplo della pensione sociale – Applicazione – Necessità 4. Responsabilità civile – Risarcimento del danno – Perdita totale della capacità lavorativa conseguente ad illecito – Danno patrimoniale futuro – Liquidazione – Parametro – Aspettativa di vita media del danneggiato – Applicazione – Necessità 5. Responsabilità civile – Risarcimento del danno – Necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante – Danno patrimoniale futuro – Parametro – Durata presumibile dell’esborso – Applicazione – Necessità
1.“in tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. “rischio latente” – cioè, la possibilità che i postumi,
per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una ulteriore invalidità o nella
morte ante tempus – costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione
del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale”.
Ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno
biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata
media della vita; se, invece, il “rischio latente” non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale
di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il
giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il
valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima, dunque,
in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto
Il “rischio latente” e, in definitiva, rappresentato dalla potenziale progressione offensiva insita nella lesione
permanente, la cui eventuale degenerazione, in una prospettiva diacronica, è idonea a produrre un nuovo
danno che potrà alternativamente consistere nell’insorgenza di una nuova invalidità o nella morte ante tempus
del danneggiato”;
2.“l’aumento sino al 30% stabilito dal comma 3 dell’art. 138 del D.Lgs. n. 209/2005 ha ad oggetto
esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione in riferimento al danno morale, che,
ricorrendone le condizioni, va liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello
stesso art. 138”;
3.“il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro, conseguente ad illecito, sofferto da soggetto
(come un neonato) che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito non soltanto a titolo di danno
biologico, ma anche a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di
lavoro specifica, e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio,
residuale, del triplo della pensione sociale”;
4.“il danno patrimoniale futuro da mancato guadagno per la perdita totale della capacità di lavoro in
conseguenza dell’illecito va liquidato facendo riferimento al parametro dell’aspettativa di vita media del
soggetto danneggiato e non alla sua minore aspettativa di vita in concreto accertata”;
5. “il danno patrimoniale permanente futuro consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita
natural durante è un danno emergente e, quindi, la relativa liquidazione, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve avere
come parametro temporale di riferimento la durata presumibile dell’esborso e, quindi, il numero di anni per i
quali lo stesso verrà sopportato”.
Cassazione civile, Sezione Terza, Ordinanza, 09 dicembre 2024, n. 31684, in Foro italiano 3, 2025, 752, con nota di Alessandro Palmieri “Danno alla salute e risarcimento a fronte del rischio di ingravescenza della patologia”.