Approfondimenti
ACCESSO: 1. Protezione dei dati personali- Valutazione della solvibilità – Processo decisionale e profilazione automatizzati – Diritto di accesso alle informazioni significative sulla logica utilizzata per determinare il profilo di solvibilità – Sussiste. 2. Protezione dei dati personali – Diritto di accesso alle informazioni significative sulla logica utilizzata per determinare il profilo di solvibilità – Esistenza di dati personali di terzi o segreti commerciali – Contemperamento dall’autorità di controllo o al giudice competenti – Necessità.
1. <<L’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev’essere interpretato nel senso che in
caso di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell’articolo 22,
paragrafo 1, di tale regolamento, l’interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di
“informazioni significative sulla logica utilizzata”, che quest’ultimo gli spieghi, mediante
informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, la
procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali
relativi a tale interessato al fine di ottenerne un risultato determinato, come un profilo di
solvibilità>>;
2. <<nell’ipotesi in cui il titolare del trattamento ritenga che le informazioni da fornire all’interessato
conformemente a tale disposizione contengano dati di terzi protetti da tale regolamento o segreti
commerciali, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943 (UE) del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti,
detto titolare è tenuto a comunicare tali informazioni asseritamente protette all’autorità di controllo
o al giudice competenti, cui spetta ponderare i diritti e gli interessi in gioco al fine di determinare la
portata del diritto di accesso dell’interessato previsto all’articolo 15 di tale regolamento>>.
Corte giustizia Unione Europea, Sezione Prima, 27 febbraio 2025, n. 203/22, in Foro Italiano, 2025, 4, 4, 169, con nota di Stefano Pagliantini “Cognitive sovereignty, diritti digitali e due process for automated predictions: vizi e virtù di un diritto soggettivo alla spiegazione dell’algoritmo”.