Elezioni

1. Nella procedura di autenticazione della sottoscrizione dell’accettazione della candidatura,
l’indicazione del luogo in cui si è provveduto alla autenticazione è elemento essenziale e costitutivo
la cui omissione, già di per sé rilevante, assume una specifica incidenza sostanziale ove
all’autenticazione provveda un consigliere comunale. L’omessa indicazione del luogo di
autenticazione da parte di chi può esercitare il potere eccezionalmente attribuitogli dall’ordinamento
esclusivamente all’interno di un determinato territorio impedisce, infatti, di verificare la
legittimazione dell’agente e, quindi, la validità stessa della autenticazione. (1).
2. Non è ammesso il soccorso istruttorio di cui all’articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della
sottoscrizione dell’accettazione di candidatura, trattandosi di un vizio sostanziale e non meramente
formale che riguarda uno degli elementi costitutivi dell’autenticazione previsti dall’articolo 21,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (2).
(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., 30 maggio 2024, n. 390; Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4210; sez. III,
9 maggio 2019, n. 3022; 7 maggio 2019, n. 2941; sez. V, 15 maggio 2015, n. 2490 secondo cui ciascuno degli
elementi previsti dall’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
tra cui l’indicazione del luogo di autenticazione, costituisce elemento essenziale della procedura di
autenticazione.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4210; 25 maggio 2022, n. 4204 secondo cui il soccorso
istruttorio previsto dall’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 è applicabile solo in ipotesi eccezionali (caso fortuito,
forza maggiore, errore scusabile, fatto dell’amministrazione) e solo per vizi meramente formali.

TAR Calabria -Catanzaro, Sezione Prima, sentenza 2 maggio 2025 n. 787.

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