Responsabilità civile

<<L’eccezione di “compensatio lucri cum damno” è un’eccezione in senso lato, vale a dire non
l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa
in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come
tale, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, il quale, per determinare l’esatta misura del danno
risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze
del giudizio.
La citata compensazione non può operare qualora la somma non sia stata corrisposta e tantomeno
sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare per cui,
mancando la prova della somma esattamente versata o da versare – prova da porre a carico di chi
eccepisce la compensazione – quest’ultima non può avere luogo>>

 

Cassazione civile Sezione Terza, ordinanza 3 luglio 2024, n.18243, in la Nuova Giurisprudenza Commentata, 2025, 1, I. 14, connota di Andrea Volpato “Sull’indennizzo ex lege 210e la relativa compensatio”.

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