Approfondimenti
GIURISDIZIONE: 1.Giurisdizione civile – Provvedimenti cautelari d’urgenza –Sospensione di delibera comunale in materia ambientale – Sospensione di un’opera intrapresa dalla pubblica amministrazione – Violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Ragioni 2. Giustizia civile – Procedimento cautelare – Diritti fondamentali – Delibera comunale in materia ambientale – Violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. – Istanza di sospensione proposta da privati – Ampia nozione di ambiente in cui il privato “abita o lavora” – Legittimazione attiva e interesse al ricorso – Sussistenza – Ammissibilità 3. Giustizia civile – Tutela cautelare – Diritti fondamentali – Delibera comunale in materia ambientale – Violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. – Sospensione cautelare – Periculum in mora -Sussistenza – Individuazione 4. Giustizia civile – Tutela cautelare – Diritti fondamentali – Delibera comunale in materia ambientale – Sospensione di un’opera intrapresa dalla pubblica amministrazione – Violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. – Sussistenza- Parziale accoglimento del ricorso – Adozione di misure di mitigazione del progetto – Ammissibilità –Potere del G.O. di ordinare “l’adeguamento dell’attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose” –Sussistenza.
1. <>. 2. Quanto al difetto di legittimazione attiva, risulta opportuno precisare che la Corte di Cassazione ha fatto riferimento all’ampia nozione di ambiente in cui il privato “abita o lavora”; alcuni ricorrenti risultano pacificamente residenti in corso B.; le affermazioni della consulenza tecnica del prof. G.L.B. in ordine alla rilevanza della “foresta urbana nel suo complesso” (p. 17) inducono a valutare in modo estensivo i presupposti relativi alla sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti. 3. Va rilevato che – sulla base di considerazioni condivisibili e non adeguatamente contestate dalle parti, fondate su accertamenti analitici, relativi anche alla pregressa realizzazione di un intervento simile in corso U., e sulla disamina della letteratura scientifica in materia e delle esperienze di altre città -, il consulente tecnico, per un verso, ha verificato che “l’alberata è in regressione”, anche per criticità “strutturali” (che “derivano da errori di progettazione, avvenuta a metà del secolo scorso, quando le conoscenze di arboricoltura urbana erano limitate e le dinamiche urbane diverse dalle attuali”), con conseguente diminuzione della sua capacità “di stoccaggio di CO2, di rimozione di inquinanti, ombreggiamento ed abbassamento della temperatura”, affermando che “il progetto previsto dal resistente affronta i problemi strutturali dell’alberata” (p. 19 e 20); per altro verso, ha riscontrato “criticità” nella “transizione tra l’attuale e il futuro scenario”, derivanti dalla contestuale sostituzione dell’intera alberata, individuando alcune “misure idonee a mitigare l’impatto del progetto” (p. 20). Sotto questo secondo profilo – premesso che nella relazione dell’ausiliario dr. E.C. si dà atto dell’esistenza di specifici nessi tra temperatura e salute (p. 165 e seg., in cui si afferma che “un eccesso di mortalità durante la stagione calda è stato segnalato in diversi studi epidemiologici, in particolare dopo l’intensa ondata di calore in Europa del 2003. … Vari studi mostrano associazioni significative tra esposizione al calore e ricoveri ospedalieri.”) -, ai fini della decisione risultano decisivi gli accertamenti eseguiti dal prof. B. tramite analisi satellitare in ordine all’intervento simile, già realizzato in corso Umbria, da cui risulta che esso negli anni 2022 e 2023 ha “indotto un aumento dei valori di temperatura massima stagionale (LST – ossia Land Surface Temperature) di +2 C”, rappresentato graficamente, anche in confronto con la situazione di corso B., nella figura 5 (p. 14). Questo aumento, destinato a verificarsi anche in corso B., deve ritenersi idoneo a ledere il diritto alla salute dei ricorrenti, con conseguente integrazione dei presupposti della tutela cautelare. 4. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, ordinando al Comune di Torino, con riferimento all’esecuzione del progetto di “Manutenzione straordinaria forestazione urbana”, relativamente al Lotto 3 (doc. 1 fasc. ric.), di adottare le misure di mitigazione n. 1 i), 1 iii) e 2) e, pertanto, di “sostituire i segmenti in maggiore regressione, in cui la densità arborea è più rarefatta a causa degli abbattimenti intervenuti negli anni e in cui sono presenti alberi in condizioni morfofunzionali e fitosanitarie più compromesse”, di “sostituire prioritariamente quei segmenti per i quali si possono impiegare materiali vivaistici con standard dimensionali più elevati … di circonferenza-fusto 20-25 cm e altezza 4 m circa” e di “introdurre layer vegetali orizzontali” (“che aumentano l’evapotraspirazione, direttamente correlata alla mitigazione dell’effetto isola di calore”) , interessando tutta la superficie tecnicamente utile degli stalli drenanti di cui agli schemi AP 01 a) e AP 01 b) (cons. p. 20 e 21; doc. 2 fasc. res. p. 22 – 24). Al riguardo va infatti osservato, in primo luogo, che, in materia di diritti fondamentali, il giudice ordinario può imporre alla Pubblica Amministrazione non solo la cessazione, ma anche “l’adeguamento dell’attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose” (Cass. Sez. Un. 5668/2023); nella specie, è questa la soluzione idonea a evitare la lesione del diritto alla salute dei ricorrenti, che, per contro, non sarebbe tutelato dalla sospensione dell’esecuzione dell’intervento, richiesta in via principale, considerate le attuali condizioni dell’alberata, quali risultano dalla consulenza tecnica (p. 19 e 20).
Tribunale Torino, Sezione Prima, Ordinanza, 30 maggio 2024, in Giurisprudenza Italiana, 2025, 3, 575, con nota di Carlo Vittorio Giabardo “Provvedimento cautelare “climatico”e giurisdizione del giudice ordinario”.