Atti Amministrativi

1. Il silenzio assenso si forma e produce effetti anche in caso di istanza non conforme alla disciplina
sostanziale e l’impostazione di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie silenziosa in
altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento vanificherebbe in radice le finalità
di semplificazione dell’istituto, in quanto nessun vantaggio, infatti, avrebbe l’operatore se
l’amministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere
gli effetti della domanda. (1).
2. L’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore con l’istituto del silenzio assenso –
rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l’attività al controllo
dell’amministrazione – viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno
con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di
intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi ‘silenziosamente’. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2024, n. 3813; sez. VI, 7 dicembre 2023, n. 10606; 8 luglio 2022,
n. 5746 (in Foro it., 2022, III, 425, con nota di A. Travi)
Difformi: Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 616; 25 febbraio 2021, n. 1629; 23 dicembre 2021, n. 5361,
sez. VI, 8 settembre 2021, sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113.
(2) Conformi: sulla perdita del potere in caso di silenzio assenso v. Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n.
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Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 9 aprile 2025, n.3051.

 

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