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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA- RESPONSABILITA’ DELLA P.A.: 1. Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Codice processo amministrativo – Applicabilità – Esclusione ratione temporis – Termine prescrizionale quinquennale – Applicabilità – Decorrenza. 2. Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Elementi costitutivi responsabilità – Onere probatorio –Grava sul ricorrente -Mancato adempimento – Rigetto della domanda – Prova della spettanza bene della vita – Necessità 3. Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Revoca atto ampliativo – Vizi formali – Riesercizio del potere –Necessità – Effettiva spettanza bene della vita – Onere probatorio – Grava sul ricorrente 4. Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Lesione – Interesse legittimo oppositivo – Interesse legittimo pretensivo – Onere probatorio in ordine alla spettanza della vita – Differenze -Individuazione.
1. Ove la fonte di responsabilità aquiliana della p.a. si sia perfezionata prima dell’entrata in vigore
del nuovo codice del processo amministrativo, deve trovare applicazione non già l’art. 30, comma 3
c.p.a., bensì la disciplina previgente, per cui all’azione risarcitoria da illegittimo esercizio della
funzione amministrativa proposta in via autonoma dopo l’annullamento degli atti amministrativi, si
applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947, comma 1, c.c., decorrente dalla
data del passaggio in giudicato della decisione di annullamento del giudice amministrativo. (1).
2. La parte che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da lesione di
interesse legittimo è tenuta a provare tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, con la conseguenza che
la carenza di uno qualsiasi di essi comporta il rigetto dell’azione. È pertanto infondata la pretesa
risarcitoria nel caso di mancata prova della spettanza del bene della vita – nell’ipotesi di specie
mantenimento in essere della convenzione oggetto di revoca – che costituisce una condizione
imprescindibile per il riconoscimento della responsabilità risarcitoria, non essendo all’uopo
sufficiente la mera illegittimità del provvedimento amministrativo. (2).
3. Qualora il provvedimento di revoca sia stato annullato per vizi formali (ciò che rimette alla p.a.
ogni nuova e ulteriore determinazione) non può sostenersi l’automatica spettanza del risarcimento del
danno (affermando di essere già titolare del bene della vita, illegittimamente leso con l’atto di revoca),
incombendo all’interessato la prova dell’effettiva spettanza del bene della vita costituito dalla
conservazione del provvedimento ampliativo. (3).
4. Mentre nell’ipotesi di lesione di un interesse legittimo c.d. oppositivo, la spettanza del bene deve
considerarsi in re ipsa, essendo lo stesso già nella sfera giuridica del privato che viene indebitamente
compressa dal provvedimento amministrativo illegittimo, nell’ipotesi di c.d. interesse pretensivo,
colui che esercita l’azione risarcitoria è tenuto a dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita,
ovvero deve allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita
che ha perduto o al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere
l’equivalente economico. (4).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2025, n. 909; 16 settembre 2022, n. 8037; 1 marzo 2018, n.
1277; sez. IV, 13 ottobre 2017, n. 4752; 18 gennaio 2017, n. 190; sez. III, 22 gennaio 2014, n. 297; 31 maggio
2011, n. 3267..
(2) Conformi: Ex multis Cons. Stato sez. VII, 20 settembre 2024, n.7703; 15 novembre 2023, n. 9796; sez. III,
3 giugno 2022, n. 4536.
(3) Conformi: Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2006, n. 8244; Cons. Stato, sez. III, 3 giugno 2022, n. 4536.
(4) Conformi: Cons. Stato sez. V, 19 dicembre 2024, n. 10205; 21 agosto 2024, n. 7195; sez. IV, 31 maggio
2024, n. 4908; 12 settembre 2023, n. 8282; sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534.
Consiglio di Stato -Sezione Terza – Sentenza 8 maggio 2025, n. 3914.