Responsabilità - amministrativo-contabile, Senza categoria

1. << È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, 2° comma, D.L. 16 luglio
2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120 sollevata in riferimento
agli artt. 28, 81 e 103 Cost. È infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art.
21, 2° comma, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., stante la
temporaneità della norma che esclude la rilevanza della colpa grave delle fattispecie di
responsabilità erariale in ragione del particolare contesto storico in cui la norma ha visto la luce>>.
2. Nel determinare gli elementi della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei conti, il legislatore gode di ampia discrezionalità, rispondendo alle esigenze del contesto
storico-instituzionale e socio-economico stante la funzione composita di deterrenza, risarcitoria e
preventiva. Questa discrezionalità è finalizzata a trovare un punto di equilibrio che eviti la “burocrazia
difensiva” e promuova il buon andamento dell’amministrazione e consente al legislatore di discipline
temporanee che limitino l’elemento soggettivo della responsabilità al dolo, quando tali interventi
siano giustificati dalla necessità di tutelare rilevanti interessi costituzionali e di assicurare l’efficacia
dell’azione amministrativa in un contesto eccezionale. Purché ciò venga fatto nei limiti della
ragionevolezza. (Nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della
disposizione che limita provvisoriamente, in ragione della crisi connessa al COVID-19, poi prorogata
al 31 dicembre 2024, la responsabilità ai casi di condotte commissive dolose. Auspicio per una
complessiva riforma della responsabilità amministrativa)

 

 

Corte costituzionale, 16 luglio2024, n. 132, in Giurisprudenza italiana, ottobre 2024, p. 2166, con nota di Luigi Balestra “Per un ripensamento della responsabilità erariale e, più in generale, delle funzioni della Corte ei conti”.

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