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GIUSTIZA CIVILE: Giustizia civile – Procedimenti cautelari – Ordinanza di rigetto – Giudicato cautelare – Riproposizione domanda – Inammissibilità – Responsabilità aggravata – Sussiste.
In virtù del c.d. principio del giudicato cautelare previsto dall’art. 669-septies, 1° comma, c.p.c., è
inammissibile la domanda cautelare che riproponga le medesime istanze formulate in precedente
procedimento d’urgenza concluso con il rigetto della domanda quando con il nuovo ricorso non
vengano invocati mutamenti delle circostanze o dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Deve
inoltre ritenersi che, analogamente a quello che promana dalla sentenza, anche il giudicato cautelare
copra non solo le questioni espressamente dedotte nel giudizio cautelare ma anche quelle che
avrebbero potuto esserlo, quantomeno quando ne sia allegata e dimostrata la conoscibilità in epoca
successiva alla definizione del procedimento cautelare concluso con provvedimento negativo. Incorre
in responsabilità aggravata a norma dell’art. 96, 3° comma, c.p.c. la parte che, vedutasi respinta una
domanda cautelare con conseguente formazione del c.d. giudicato cautelare, la riproponga nei
medesimi termini.
Tribunale Palermo, Ordinanza, 10 ottobre 2023, n. 3349, in Giurisprudenza italiana, ottobre 2024, p. 2120, con nota di Chiara Cariglia “Giudicato cautelare, inammissibilità di nuova domanda identica e responsabilità aggravata”.